Il nuovo codice degli appalti: cosa è cambiato con la normativa vigente

Il nuovo codice degli appalti: cosa è cambiato con la normativa vigente

Dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra quindi a regime una delle riforme richieste al governo italiano dalla Commissione europea per l’attuazione del Pnnr. Con l’entrata in vigore effettivo (1.luglio 2023) del nuovo Codice, quello vecchio è decaduto, anche se per i bandi pubblicati prima di quella data continuano ad avere efficacia la precedenti disposizioni normative. Vediamo in dettaglio le novità.

Il principio di risultato

Il nuovo Codice degli appalti si apre con l’enunciazione dei principi generali del rapporto contrattuale tra le parti. Tra le altre cose, viene ridefinito anche il ruolo del Rup, il Responsabile unico del progetto. Nell’intenzione del legislatore vi è infatti l’alleggerimento della responsabilità della precedente figura che era responsabile dell’intero procedimento, verso una diversa allocazione della responsabilità delle varie fasi del procedimento. 

Il legislatore ha sentito l’esigenza di dover dar corpo e sostanza a principi idonei ad attuare, nel settore dei contratti pubblici, il principio costituzionale del buon andamento, evidentemente ritenendo che nell’attuale fase storica fosse necessario indirizzare e stimolare le pubbliche amministrazioni a tenerne maggior conto, incoraggiandole a privilegiare, nell’esercizio della loro discrezionalità amministrativa, la sostanza del risultato al formalismo procedurale inteso come mero “adempimento”.

La responsabilità del personale finora veniva intesa come responsabilità di violazione delle norme. Il principio del risultato, invece, presuppone che la valutazione avvenga in funzione del risultato concreto raggiunto e non per la mera applicazione delle norme.

Digitalizzazione

Tra le novità più significative della normativa vi è il rafforzamento dell’uso delle piattaforme digitali. Le stazioni appaltanti avranno l’obbligo di migrare verso piattaforme aperte interoperabili (BIM, Building Information Modeling): dovranno adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. Gli adempimenti in capo alla stazione appaltante sono vari: dalla formazione del personale alla predisposizione di un opportuno atto organizzativo per la gestione BIM, dall’acquisizione di un ambiente di condivisione dei dati all’opportuna configurazione dello stesso, dalla predisposizione dei capitolati informativi alla gestione delle offerte. In particolare, è prevista l’interoperabilità delle banche dati che, attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici gestita da Anac (Autorità nazionale anticorruzione n.), garantirà la semplificazione delle procedure.

Procedure sotto soglia UE

Il nuovo Codice degli Appalti mette a regime le deroghe varate durante la pandemia per accelerare l’assegnazione degli appalti di piccolo/medio importo. In particolare stabilizza la soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate introdotte dal decreto semplificazioni. Vengono quindi modificate le soglie di importi per le procedure sottosoglia che prevedono l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici ma nel rispetto dei principi generali, nel caso di lavori fino a 150.000 euro e fino a 140.000 euro nel caso dei servizi e delle forniture

Nel caso di lavori per importi pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro è prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

Nel caso di lavori per importi pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alla soglia comunitaria (fissata in 5.382.000 euro) è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

Subappalto

Il nuovo Codice degli appalti introduce il cosiddetto “subappalto a cascata”, adeguando la normativa italiana a quella europea, lasciando dunque potere discrezionale alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara eventuali limitazioni alla sua applicabilità, che dovranno, però, essere specifiche e motivate.

Un’altra novità riguarda la responsabilità solidale tra il contraente principale e il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto di subappalto.

La figura del RUP

Nel nuovo codice appalti la figura del RUP cambia nome: da responsabile unico del procedimento diventa responsabile unico del progetto. A lui vengono affidate le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Concessioni

Per i concessionari scelti senza gara, il nuovo Codice stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 percento dei lavori, dei servizi e delle forniture. Tale obbligo non vale per settori quali: ferrovie, aeroporti, gas, luce. 

Appalto integrato

Il nuovo Codice prevede la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti presenti oggi. In particolare, per gli appalti complessi, la stazione appaltante o l’ente concedente, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Questa facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Progettazione

Il nuovo testo abolisce completamente il livello intermedio di progettazione: i livelli di progettazione diventano due: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo. L’allegato I.7 del Codice definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

Revisione obbligatoria dei prezzi

Viene disciplinata la revisione dei prezzi attraverso un meccanismo che prevede l’inserimento obbligatorio delle clausole di revisione dei prezzi, che scatteranno automaticamente per variazioni dei costi maggiori del 5 percento dell’importo complessivo. La compensazione coprirà l’80 percento delle variazioni valutate con riferimento agli indici sintetici Istat

Qualificazione delle stazioni appaltanti

Il nuovo Codice degli appalti dedica due articoli e un allegato alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Lo scopo principale è la riorganizzazione delle PA nel settore degli appalti pubblici al fine di ottenere maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare. La qualificazione è prevista per affidamento diretto di servizi e forniture superiori alle soglie; affidamento di lavori superiori a 500.000 euro. Con l’avvio del sistema di qualificazione interviene anche il blocco del rilascio del Cig (codice identificativo di gara) per le stazioni appaltanti non qualificate.

Rating d’impresa

Il nuovo codice demanda all’Anac l’istituzione di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni delle imprese. Cioò avviene tramite un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni all’interno del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). Tale sistema si basa su requisiti reputazionali valutati in base ad indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa nella fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

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